Temporanea assenza incaricato posizione organizzativa - Supplenza.

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2003
Categoria 
15.01.04 Area delle posizioni organizzative
Sintesi/Massima 

legittimità assegnazione supplenza (per temporanea assenza incaricato di posizione organizzativa) altro dipendente cat. D o C, sprovvisto del previsto titolo studio - Opportunità sostituzione con Segretario comunale, Direttore generale o altro dipendente stessa Area e categoria di altro ente - Corretta applicazione art. 10 CCNL del 31.3.1999.

Testo 

Il Responsabile dell'Area Economica di un Ente, ha formulato un quesito relativo alla corretta applicazione dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 Comparto Regioni-Enti Locali, che concerne il trattamento economico del personale incaricato dell'Area delle posizioni organizzative.
In particolare è stato chiesto di conoscere se in caso di temporanea assenza per ferie o per malattia di un incaricato di posizione organizzativa per la quale è richiesta una specifica professionalità (Area tecnica o di ragioneria) sia legittimo assegnare la supplenza ad altro dipendente della categoria 'D' o della categoria 'C' non in possesso del previsto titolo di studio (si ritiene opportuna la sostituzione con il Segretario comunale – Direttore generale o con altro dipendente della stessa Area e categoria presso altro ente locale).
Al riguardo, ad avviso di questa Direzione Centrale la possibilità di sostituire il titolare di posizione organizzativa (responsabile di servizio, in carenza di figure dirigenziali nella struttura dell'Ente), con conferimento delle mansioni superiori è limitata al caso di assenza temporanea del titolare, con esclusione dell'assenza per ferie, così come previsto dall'art. 8 comma 2, lett. b) del CCNL integrativo del 15.9.2000. Nel caso particolare, il comma 6 del citato articolo 8 stabilisce che gli incarichi relativi alle posizioni organizzative di categoria 'D', con conferimento di mansioni superiori, possono affidarsi anche ai dipendenti di categoria 'C', 'nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti' e 'con diritto alla percezione dei relativi compensi'. Pertanto, le ipotesi di sostituzione devono essere disciplinate con il regolamento organico dell'Ente, il quale per particolari professionalità può imporre, comunque, il possesso di determinati ed inderogabili requisiti.
La possibilità di sostituzione con il segretario comunale è meramente residuale (artt. 49 e art. 97 comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 267/2000), mentre la sostituzione con dipendenti di pari categoria e professionalità di altri enti locali pone problemi di cumulo di impieghi ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 che possono essere risolti nell'ambito dell'applicazione della citata norma.