Tar Sardegna (Sezione Seconda) sentenza n. 1145 del 24 novembre 2015

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2015
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Secondo quanto osservato dalla difesa comunale, l’impugnazione proposta dalle associazioni ricorrenti sarebbe inammissibile in quanto volta a sindacare nel merito un atto politico;  il provvedimento di nomina degli assessori sarebbe espressione di un potere di scelta dell’organo di vertice dell’ente  sottratto al sindacato del giudice amministrativo. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente è stata rigettata dal giudice amministrativo, atteso che il provvedimento impugnato si configura quale “… atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, l'emanazione del quale è sottoposta all'osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere, il cui corretto esercizio è, sotto questi profili, pienamente sindacabile in sede giurisdizionale”. Nel merito, il  ricorso è fondato. La giurisprudenza  ha più volte  riconosciuto all'art. 51 Cost. valore di norma cogente e immediatamente vincolante, come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa, ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale (ex multis Corte Cost. n. 4/2010; Tar Campania - Napoli, sez. I, n. 12668 del 2010 e nn. 1427 e 1985 del 2011).  Tale  principio costituzionale è stato declinato dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, dall’art. 6, comma 3,  del d.lgs 267/2000,  nonché dall’art. 1, comma 137,  della legge n. 56/2014.  Pertanto,  tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultima disposizione  trovano in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione  che leghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni.  Il giudice amministrativo ha rilevato che  non risulta essere stata esperita da parte del Sindaco alcuna istruttoria per la scelta di assessori di genere femminile tale da giustificare  l’impossibilità del rispetto della percentuale indicata dalla legge, né dall’atto sindacale si rinvengono le ragioni che abbiano impedito al sindaco di rispettare le quote di genere, “… sebbene una specifica e puntuale indicazione in tal senso, per il caso di mancata applicazione del principio di pari opportunità, sia stata espressamente prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014”. Infine, è stato ritenuta inconferente la circostanza che il principio non sia stato recepito nello statuto comunale,  in quanto “…l’attuazione del generale principio ordinamentale del rispetto delle c.d. quote rosa, infatti, non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere in tal senso alla modifica dello statuto.