TAR Puglia - Lecce, Sez.II - Sentenza del 22 febbraio 2012 n.327

Territorio e autonomie locali
22 Febbraio 2012
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.03 Accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimità da parte di un ente locale di procrastinare l'assunzione di un vincitore di concorso.

Estratto/Sintesi: 

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda della ricorrente relativa alla declaratoria del suo diritto alla assunzione, con funzioni di Vice Comandante della Polizia municipale. Deve, invece, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla domanda demolitoria presentata dalla ricorrente con riguardo ad alcuni degli atti deliberativi impugnati e, in particolare, il provvedimento con la quale la Giunta del Comune, in sede di approvazione del fabbisogno del personale per il triennio, in relazione all'intervenuto collocamento a riposo di una unità di personale, ha disposto l'utilizzazione delle economie rivenienti dal predetto pensionamento per l'assunzione di un altro operatore di Polizia municipale.

La deliberazione di approvazione del fabbisogno del personale rientra, infatti nel novero degli atti riconducibili alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, cioè degli atti di cd. macro-organizzazione ex art.2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, con il corollario che le controversie ad essi relative sono devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Nessun profilo di illegittimità si rinviene nel fatto che l'Amministrazione comunale, in esecuzione della predetta programmazione, abbia proceduto alla assunzione del Vigile Urbano. Né può ritenersi che la programmata copertura del posto di Specialista di Vigilanza avesse un ruolo prioritario rispetto a quella di Vigile Urbano.

Deve ritenersi rimessa alla discrezionalità dell'Ente la valutazione relativa all'ordine di priorità nell'attuazione delle assunzioni programmate, sulla base delle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Tuttavia appare del tutto illogico il comportamento del Comune che, da un lato, differisce sine die l'assunzione del ricorrente (già dichiarato vincitore del concorso per la copertura di n.1 posto di Specialista di Vigilanza), dichiarando essere a ciò ostativo il contenimento delle assunzioni di nuovo personale nei limiti del turn-over, dall'altro, programma l'assunzione di nuovo personale da inquadrare nel medesimo Settore con funzioni di operatore di Polizia municipale.