Illegittimità di una ordinanza contingibile e urgente per la rimozione di un macchinario.
E’ illegittima una ordinanza contingibile e urgente emessa da un comune, con l'ingiunzione alla rimozione di una gru di cantiere, al fine di tutelare la pubblica incolumità, quando il macchinario risulti in loco da 10 anni, regolarmente manutenuto dall'impresa proprietaria e inidoneo, quindi, a creare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica.
In questo caso, non sussistendo indizi concreti di pericolosità della gru, né trattandosi di opera edilizia abusiva (sanzionabile con l'ordine di rimozione), l'ordinanza è illegittima per difetto dei presupposti e per carenza di motivazione (ex artt. 50 e 54 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e DPR 380/2001 – titolo IV).