TAR PIEMONTE SEZ I sentenza 19 dicembre 2005 n 4093

Territorio e autonomie locali
19 Dicembre 2005
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.01 Dirigenti
Principi enucleati dalla pronuncia 

La determinazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario comunale rogante richiede un formale provvedimento di liquidazione, fondato sulla valutazione della posizione giuridica del pubblico dipendente in relazione ai presupposti definiti dalla legge. Il relativo credito è soggetto, pertanto, all’ordinario termine decennale di prescrizione. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Diritti di rogito - Disciplina prevista dall’art. 41, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - Per la determinazione del limite di un terzo dello stipendio in godimento deve farsi riferimento allo stipendio tabellare annuo e non a quello mensile, a nulla rilevando l’effettivo periodo di permanenza del segretario comunale in una determinata sede.