TAR Lombardia - Milano, Sez.I - Sentenza del 30 maggio 2019, n.1231

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per giurisprudenza pacifica, in materia di interdittiva antimafia, il Prefetto può basarsi su fatti ed episodi che, seppure, ove considerati separatamente, non assurgano al rango di prove od indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurino, ove inseriti nel contesto economico-sociale considerato, un quadro indiziario univoco e concordante, che indipendentemente dalle eventuali vicende giudiziarie penali, abbia valore sintomatico del concreto ed attuale pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'impresa esaminata (C.S., Sez.III, 29/12/2016 n.5533).
In particolare, ai fini dell'adozione di un'informativa, non occorre provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì solo la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, dovendo detti elementi essere considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, 6/11/2017, n.5167).
Quanto alle finalità perseguite mediante le interdittive, occorre altresì richiamare il principio secondo cui le stesse non hanno ad oggetto l’accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, 6/2/2014, n.858).