TAR EMILIA ROMAGNA PARMA sentenza 4 aprile 2007 n 209

Territorio e autonomie locali
4 Aprile 2007
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

La disciplina vigente affida in via esclusiva al sindaco la potestà di nominare e revocare gli assessori, con il solo obbligo di farne comunicazione al consiglio; la legge non prevede un voto di ratifica, e ciò comprova che il conferimento e la revoca dell’incarico sono nella piena disponibilità del sindaco, potendo il consiglio opporvisi solo con l’estremo rimedio del voto di sfiducia. La revoca degli assessori si ricollega, allora, come atto simmetricamente negativo, alla nomina e riposa su presupposti legati a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco. Non trattandosi dunque di un procedimento sanzionatorio ma di una revoca di incarico fiduciario, non occorre la previa contestazione degli addebiti, né d’altra parte è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati perché ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico.