TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ I sentenza 6 febbraio 2006 n 1621

Territorio e autonomie locali
6 Febbraio 2006
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per quanto concerne l’onere probatorio relativo alla sussistenza degli elementi di contatto tra amministrazione ed ambiente del crimine organizzato, l’esercizio del potere di scioglimento è stato ritenuto legittimamente fondato sulla base di eventi anche di semplice pericolo, riconoscendosi decisiva rilevanza ad elementi di natura meramente indiziaria, disponendo l’autorità investigativa di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione degli elementi acquisiti.
L’onere dimostrativo da parte dello Stato deve ritenersi adeguatamente assolto attraverso l’accertamento di vicende sintomatiche di un’oggettiva situazione di mala gestio complessiva, verosimilmente ascrivibile ad atteggiamenti, oltre che di connivenza, anche di mera tolleranza e di non manifesta dissociazione rispetto a possibili agevolazioni in favore di soggetti appartenenti o comunque vicini a sodalizi mafiosi.
Le specifiche situazioni di contatto personale tra alcuni amministratori e persone con pregiudizi penali, per alcuni anche gravi e comunque rientranti in logiche delinquenziali affini alle attività proprie delle associazioni criminali (quali delitti inerenti le armi, le sostanze stupefacenti, estorsioni), costituiscono un elemento indiziario di indiscutibile gravità.
L’esistenza di indiscutibili momenti di contatto tra amministratori e persone comunque sospette contribuisce dunque a rafforzare l’ipotesi di non piena affidabilità di tali soggetti, i quali sono in ogni caso preposti al perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico locale, aspetto che costituisce imprescindibile condizione per l’assolvimento dei compiti conferiti attraverso il mandato elettorale.