TAR Calabria, Sez.I – Sentenza del 7 gennaio 2020 n.7

Territorio e autonomie locali
7 Gennaio 2020
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Decadenza di un consigliere comunale assente per ragioni di “protesta politica”.

Estratto/Sintesi: 

L'art.43, c.4, del TOUEL rimette all'autonomia dell'Ente locale la disciplina delle ipotesi di decadenza ma, contemporaneamente, garantisce al consigliere comunale la possibilità di esprimere le proprie giustificazioni.
Nel caso in esame, il consigliere si era giustificato affermando che le assenze erano dovute ad una protesta politica; ma il Consiglio non aveva ritenuto valide tali motivazioni dichiarandone le decadenza.
Il Collegio, chiamato a decidere su tale valutazione consiliare, l'ha ritenuta illegittima sulla base delle seguenti motivazioni."Nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo, pertanto, essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze".
Circa la giustificabiltà delle assenze dalle sedute del consiglio comunale "esse possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo".
Quanto alla giustificazione di "protesta politica" addotta dal consigliere decaduto, è ritenuta idonea se il comportamento ed il significato di protesta sono  "esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione".  (V. Cons. Stato n.776/2004 e 743/2017).