Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 27 giugno 2019, n.4421

Territorio e autonomie locali
27 Giugno 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

La questione della legittimità dei provvedimenti informativi fondati sul rilievo della sussistenza di legami associativi stabili tra imprese delle quali una già colpita da provvedimento interdittivo, è già stata affrontata da questa sezione e risolta in senso favorevole alla valorizzazione di tali evenienze ai fini della prevenzione antimafia.
Trattasi di fenomenologia inquadrabile nella logica di anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa antimafia, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è dunque sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; ed onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo” occorre che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Tale impostazione è, d’altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.
Ciò posto, uno degli indici tipici del rischio di infiltrazione mafiosa è appunto rinvenibile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra l’impresa de qua e altro soggetto imprenditoriale già ritenuto esposto al rischio di influenza criminale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232).