CONSIGLIO DI STATO SEZ IV sentenza 28 novembre 2005 n 6681

Territorio e autonomie locali
28 Novembre 2005
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

La circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, in mancanza di autorizzazione, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione. L’autorizzazione (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro. La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette, per esigenze indifferibili ed urgenti.