I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali.
Funzioni fondamentali
(art.14, comma 27 del D.L. n.78/2010 e successive modifiche ed integrazioni)
Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’art.118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art.118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di sevizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) servizi in materia statistica.
L’obbligo di gestione associata non si applica per la funzione di cui alla lettera l) (art.14, comma 28 del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni)
Comuni esentati
(art.14, comma 28 del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni)
Sono esclusi dall’obbligo associativo:
- I Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole;
- Il Comune Campione d’Italia.
Forme alternative di adempimento dell’obbligo
(art.14, comma 28 del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010)
L’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane avviene, alternativamente, mediante:
- unione di comuni
- convenzione*
* Le convenzioni hanno durata minima di tre anni e devono raggiungere i livelli di efficacia e di efficienza individuati con il decreto del Ministro dell’Interno 11 settembre 2013 (art.14, comma 31-bis del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni).
Limiti demografici
(art.14, comma 31 del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni)
Le unioni di comuni o le convenzioni devono avere un limite minimo di 10.000 abitanti o di 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane. In tale ultimo caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni già costituite.
Termini
(art.14, comma 31-ter e quater del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni)
Entro il 31 dicembre 2016 i comuni interessati esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), dell’art.14 del D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di decorso di tale termine il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l’art.8 della Legge 5 giugno 2003, n.131 (art.14, comma 31-quater del Decreto Legge n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni).
Normativa connessa
- Artt. 30 e 32 del D.Lgs. n.267/2000;
- Art. 14, commi da 27 a 31-quinques, del D.L. n.78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010;
- Art. 19, del D.L. n.95/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;
- Art.1, comma 4 e commi da 104 a 141 della Legge n.56/2014.