Accesso all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi

Servizi demografici
29 Gennaio 2020
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Argomento 
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Accesso ai dati dei Comuni già transitati in ANPR:
L’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 194/2014, prevede che il Comune - mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) - consenta alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, anche attraverso il rilascio di elenchi anagrafici (art. 34 del D.P.R. n. 223 del 1989).
La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal Sindaco.

Accesso diretto ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi:
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, fruiscono dei dati contenuti nell’ANPR secondo quanto stabilito dall’art.5, commi 1 e 3 del DPCM n.194/2015 e del relativi allegati C), riguardante le misure di sicurezza e D) concernente i servizi che l’ANPR assicura ai soggetti che accedono.

In relazione alle previsioni di cui all’art.50 del D.Lgs. n.50/2005, la Direzione centrale per i servizi demografici sta realizzando uno specifico progetto, con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’attuale pianificazione prevede che il servizio sia reso disponibile, previa sottoscrizione di uno schema Accordo di fruizione, che sarà sottoposto ad una preventiva valutazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Sul portale ANPR (www.anpr.interno.it) sarà pubblicato ogni utile aggiornamento al riguardo.