Accesso a ANPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Servizi demografici
16 Febbraio 2021
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Argomento 
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Accesso ai dati dei Comuni già transitati in ANPR:

L’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 194/2014, prevede che il Comune già transitato in ANPR - mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) - consenta alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, anche attraverso il rilascio di elenchi anagrafici (art. 34 del D.P.R. n. 223 del 1989.
La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal Sindaco.

 

Accesso ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni:

Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’ANPR per l’espletamento dei propri compiti istituzionali (artt.50 e 62 del D.l.vo n.82/2005 - art.5, commi 1 e 3 del DPCM n.194/2015 e del relativi allegati C e D).

In relazione a tali previsioni, la Direzione centrale per i servizi demografici sta realizzando uno specifico progetto, con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Tale progettualità prevede che il servizio sia reso disponibile previa sottoscrizione di uno schema di Accordo di fruizione, già sottoposto ad una preventiva valutazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’ Accordo e la piattaforma informatica sono in fase di adeguamento alle prescrizioni dell’Autorità.

Lo stato di avanzamento del progetto sopra descritto può essere consultato sul portale ANPR (www.anpr.interno.it).