TAR Abruzzo, sez.I - Sentenza del 18 gennaio 2022, n.25

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2022
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

In linea di principio, ai sensi dell'art.25, L. n.241 del 1990, la visione dei documenti non può che essere gratuita; se così non fosse, il principio della massima trasparenza, introdotto dalla L. n.15/2005 come principio generale dell'azione amministrativa e quindi da intendersi anche come ampliativo ed estensivo delle disposizioni in materia di diritto di accesso, non avrebbe una idonea attuazione (TAR Lazio-Roma, sez.III, 03/11/2015, n.12383). In ogni caso, mentre il regolamento del comune fa "salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporto materiale", appare perfettamente coerente con l'art.25 L. n.241/1990 che, per l'appunto, consente soltanto il recupero delle spese di riproduzione (in fotocopia o su supporto digitale) dei documenti amministrativi. L'amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione, deve limitarsi a richiedere l'importo esatto dell'onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso, quindi, la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l'amministrazione ricavare profitti dall'esercizio di un'attività istituzionale connessa al diritto di accesso (cfr. TAR Toscana-Firenze, sez.I, 09/01/2017, n.11).