TAR Campania, sez.I - Sentenza del 22 novembre 2021, n.2505

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2021
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Parità di genere nelle giunte comunali

Estratto/Sintesi: 

La giurisprudenza ha affermato, come a più riprese sottolineato dalla difesa del comune resistente, che l'art.1, comma 137, L. 7 aprile 2014 n.56, può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge; è stato tuttavia precisato che tale impossibilità "deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare" (Consiglio di Stato-sez.V, 3 febbraio 2016, n.406). Orbene, ritiene il Collegio che il complesso delle descritte vicende fattuali lasci trapelare come il Comune (in disparte la natura postuma, rispetto al primo decreto di nomina, degli interpelli svolti, non rinvenendosi alcuna traccia documentale di consultazioni preliminari, dichiaratamente svolte "per le vie brevi") si sia limitato a svolgere un'istruttoria poco approfondita, in quanto limitata a n.5 concittadine a fronte di una popolazione di n.3.900 abitanti. Né è stato fornito alcun elemento probatorio a supporto della circostanza che le uniche personalità femminili che avrebbero potuto ricoprire la carica assessorile fossero solo quelle che, interpellate, hanno rinunciato (in due casi, nell'arco di due ore dalla richiesta). Il mero dato numerico della popolazione comunale, richiamato nel decreto di conferma (secondo cui "la popolazione del Comune è costituita da circa 3900 abitanti e conseguentemente da un corpo elettorale limitato che rende difficoltosa l'individuazione e il coinvolgimento di persone di sesso femminile nella vita politico-amministrativa del Paese"), non è infatti ex se sufficiente ad esonerare l'ente locale dal rispetto delle prescrizioni in tema di quote di genere, poiché, per espressa previsione normativa, a tali previsioni soggiacciono le "giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti" (art.1, comma 137, L. 7 aprile 2014, n.56).