TAR Basilicata, sez.I - Sentenza dell'11 ottobre 2021, n.642

Territorio e autonomie locali
11 Ottobre 2021
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritti dei consiglieri. Legittimazione al ricorso

Estratto/Sintesi: 

I consiglieri comunali sono legittimati a ricorrere nel caso in cui vengano in rilievo atti che incidono direttamente sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, tra l'altro, nel caso in cui siano state seguite erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare o nell'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter consapevolmente deliberare, tali da comportare la preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (ex multis, T.A.R. Campania-sez.I, 5 giugno 2018, n.3710). All'opposto, osserva il Collegio che le questioni concernenti l'oggetto degli atti adottati e della loro conformità al d.lgs. n.267 del 2000, o più in generale al quadro disciplinare di riferimento, restano sullo sfondo e non possono costituire il parametro per lo scrutinio della legittimazione a ricorrere dei membri dell'organo, attenendo a questioni di legittimità sostanziale e non ai diritti ed alle prerogative dei consiglieri, essendo queste ultime, nel caso di specie, oggetto di lesione. In sintesi, come rilevato in giurisprudenza (anche con riguardo a provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio), la legittimazione a ricorrere discende dalle dedotte irregolarità della convocazione e del deposito degli atti da esaminare, tali da precludere la consapevole partecipazione alla seduta consiliare in questione (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez.II, 21 gennaio 2011, n.134).