TAR Piemonte - Torino, sez.II - Sentenza del 15 luglio 2021, n.743

Territorio e autonomie locali
15 Luglio 2021
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca di un assessore da parte del sindaco

Estratto/Sintesi: 

Per giurisprudenza consolidata la revoca degli assessori comunali è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (v. Consiglio Stato, Sez.V, n.4057/2012; Sez.V, n.2015/2017). Da tale presupposto la giurisprudenza trae la conseguenza che la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. In particolare, non debbono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi ed analitici nella motivazione dell'atto: il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione ed il singolo assessore (Cons. Stato, sez.V, 5 dicembre 2012 n.6228). Da ciò consegue un limite al sindacato del giudice amministrativo che non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale e verificare la congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca o sindacare le ragioni di opportunità politico-amministrativa. Non si tratta, infatti, di un tipico provvedimento sanzionatorio bensì della revoca di un incarico fiduciario (v. Consiglio Stato, Sez.V, n.209/2007; n.803/2012; Sez.I, n.2859/2019; n.3161/2019; nn.2743/2013, 4970/2013).