Revoca dell'assessore
Non si può dubitare che l'atto di revoca costituisca atto di alta amministrazione ed è conseguentemente da escludere che costituisca una forma di atto politico cui possa essere applicato l'art.7, comma 1, ultimo periodo, c.p.a., in base a cui non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico (in precedenza, come si è detto, v. art.31 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato). È peraltro da ritenere che, in linea con consolidata giurisprudenza, la revoca degli assessori comunali rientri nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati. Pur non avendo natura politica, in quanto sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al sindaco. Il giudice amministrativo, sfornito del sindacato di merito, non può che prendere in considerazione, nel sindacato di legittimità, i profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio (v. Consiglio di Stato, Sez.V, n.4057/2012; Sez.V, n.2015/2017).