TAR Abruzzo, sez.I - Sentenza del 3 marzo 2021, n.89

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2021
Categoria 
02 Soggetti e Forme associative
Principi enucleati dalla pronuncia 

Recesso del comune da una convenzione ex art.30 del decreto legislativo n.267/2000

Estratto/Sintesi: 

Gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell'assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all'art.97 Cost. La predetta qualificazione trova puntuale riscontro sotto il profilo sistematico-normativo nell'inserimento degli accordi in argomento all'interno del capo IV della legge n.241/1990 relativo alla semplificazione amministrativa. Gli accordi ex art.15 della L. n.241/1990, pertanto, si connotano per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle amministrazioni non è mai assimilabile ad una "volontà negoziale" fondata sull'autonomia privata, ma è una "volontà discrezionale" funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici. Trattasi di moduli consensuali ed organizzativi dell'azione amministrativa (che si contrappongono al tradizionale modulo unilaterale provvedimentale ma che condividono, con quest'ultimo, il perseguimento dell'interesse pubblico) di esercizio della potestà pubblica che sostituiscono la sequenza procedimentale destinata a sfociare nell'accordo alla pluralità di procedimenti condotti in modo autonomo dalle diverse amministrazioni (T.A.R. Lombardia-Milano, sez.II, 14/01/2009, n.90). In definitiva, con questo modello convenzionale l'Amministrazione esercita una funzione pubblica (Consiglio di Stato-sez.V, 16/03/2016, n.1053) ed in tal modo viene assicurata l'azione integrata e coordinata dell'esercizio di funzioni proprie delle amministrazioni in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ.-Sez. Unite Ord., 13/07/2006, n.15893). Del resto, è esattamente la prefata natura pubblicistica degli accordi de quibus a giustificare, sotto il profilo processuale, l'attribuzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.133, comma 1, lett.a), n.2 c.p.a. per tutte le controversie nascenti dai medesimi. Ebbene, una volta riconosciuta la connotazione pubblicistica agli accordi tra PP.AA. ex art.15, L. 7 agosto 1990, n.241 ed ex art.30 T.U.O.E.L., ne consegue, come ineludibile corollario, che l'Amministrazione possa sempre recedere dall'accordo in quanto tale potere è espressione "del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l'esercizio delle funzioni pubbliche" (Cons. Stato-sez.VI, 29 luglio 2008, n.3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (TAR Puglia–Lecce, sez.II, sentenza 20 dicembre 2014 n.3141).