Revoca dell'assessore da parte del sindaco
L'art.46 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ex d.l.vo n.267/2000 stabilisce che il sindaco: a) è eletto direttamente dai cittadini (primo comma); b) nomina i componenti della giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione (secondo comma); c) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale (quarto comma). Dalle predette norme si evince chiaramente che il sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un'ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (cd. intuitu personae), con l'unica differenza che la nomina degli assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata cioè il sindaco deve indicare le ragioni per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli assessori, precedentemente nominati dallo stesso sindaco. Secondo un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S.-sez.V, sentenze n.4057 del 10.7.2012 e n.1053 del 23.2.2021) il predetto provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli assessori, e, oltre ad essere riferite agli assessori revocati, sono dirette soprattutto al consiglio comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, comportando lo scioglimento del consiglio stesso. Pertanto, il provvedimento di revoca ex art.46, comma 4, del d.l.vo n.267/2000 può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario.