Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti. Aggiornamento
Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021).
1. Nel caso di presentazione dell’istanza per una serie di opere, è necessario richiedere un CUP per ciascuna di queste?
Secondo il comunicato del 2 aprile 2021 non sono ammessi i casi in cui un singolo CUP identifica contemporaneamente e collettivamente più opere, ad eccezione dei casi in cui le opere presentino più lotti funzionali.
Pertanto, ogni intervento deve essere candidato con il proprio CUP. Nel caso in cui la richiesta riguardi un insieme coordinato di interventi, è comunque necessario richiedere un CUP per ciascuno di questi.
2. Come indicare che più opere, con CUP diversi, si riferiscono ad un insieme coordinato di opere?
L’Ente è tenuto ad inserire nella descrizione di ciascun CUP l’area oggetto di intervento o il titolo dell’intervento (es. CUP n. 1 – RIQUALIFICAZIONE AREA XXX – Riconversione struttura esistente; CUP n. 2 - RIQUALIFICAZIONE AREA XXX – Pista ciclabile).
Inoltre, come già segnalato con pec inviata in data 06 aprile 2021 bisogna compilare in BDAP-MOP la tabella A8 riferita alle coordinate di geolocalizzazione dell’intervento.
3.a) In merito all’istanza di finanziamento, il CUP deve essere necessariamente riferito sia alla progettazione esecutiva e lavori, o è ammissibile anche un CUP di sola progettazione?
Come indicato dal Comunicato del 2 aprile 2021 le istanze devono necessariamente riferirsi a CUP corrispondenti alla “Natura 03 – realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”. Non sono finanziabili CUP riferiti alla sola progettazione esecutiva.
Come previsto dall’art. 2, comma 1, del DPCM del 21 gennaio 2021 hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni con popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia; ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi.
Non è possibile quindi chiedere il contributo per gli enti inferiori a 15.000 abitanti così come non è possibile che il contributo venga richiesto da altre tipologie di enti locali, comunità montane e/o unioni comprese.
3.b) Inoltre quale natura, categoria e settore indicare per ciascuna delle opere afferenti al progetto?
Natura, settore e categoria sono quelle indicate nell’Allegato tecnico 1 del soprarichiamato Comunicato. I CUP non rientranti nelle categorie riportate non sono pertanto evidenziati su GLF.
4. Per l’ammissibilità al finanziamento è necessario che per i CUP presentati siano già stati trasmessi alla BDAP i dati per il monitoraggio attraverso MOP?
Il DM 2 aprile 2021 all’art. 5: Ammissibilità delle domande, comma 1, lettera a), specifica, come già previsto nel DPCM 21 gennaio 2021, art. 3, comma 3), che “ai fini dell’ammissibilità al contributo: a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalità individuate alle lettere a), b) e c) del precedente art.2;”. Inoltre la successiva lettera c) prevede che alla data della presentazione della richiesta i comuni debbano aver trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i documenti contabili ivi indicati.
Non occorre quindi che al momento dell’invio dell’istanza il CUP candidato sia stato già monitorato e trasmesso alla BDAP per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) in modo completo, ma devono risultare trasmesse le informazioni riportate di seguito con l’indicazione delle corrispondenti tabelle del tracciato del MOP:
- o localizzazione dell’intervento (tab A8);
- o indicatori fisici (A17): si veda in proposito quanto comunicato in data 25 maggio c.m. sul sito del Ministero dell’Interno.
5. Il Comunicato del 2 aprile 2021 al paragrafo "Indicatori fisici" segnala che le istanze presentate precedentemente alla data del 5 maggio dovranno essere integrate sul sistema MOP con le informazioni relativi ai CUP per cui si è presentata l’istanza. Le proposte inserite prima di tale data sono ritenute valide?
Sì, le istanze regolarmente trasmesse prima di tale data sono ritenute valide. L’integrazione delle istanze non è rappresentativa ai fini della validità delle stesse, ma ai fini del monitoraggio e dell’eventuale erogazione dell’acconto. Si invitano, in ogni caso, gli Enti a compilare anche gli indicatori fisici prima della scadenza del bando.
Laddove il costo dell’opera, per la quale è chiesto il contributo, rientri nel limite di richiesta di contributo previsto da ciascun comune come disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. non è necessaria alcun cofinanziamento da parte dell’ente.
Inoltre, ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, del citato D.P.C.M.
"Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
- 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 6;
- 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 6 comma 6;
- il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e province autonome".
6. Ai fini della presentazione dell'istanza, gli interventi devono già essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, oppure è possibile provvedere all'inserimento nel suddetto programma in seguito alla assegnazione del finanziamento?
L’art. 3, comma 3, lettera b, del DPCM del 21 gennaio prevede, ai fini dell’ammissibilità al contributo, che le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune. L’opera per la quale viene chiesto il contributo quindi, all’atto della presentazione dell’istanza, deve essere inserita nel citato strumento di programmazione che può essere anche allegato al Documento Unico di Programmazione nei casi previsti dal D.Lgs. 118 del 2011.
Al momento della presentazione dell’istanza tuttavia, sarà sufficiente aver approvato la delibera di Giunta comunale con la quale si avvia la procedura di modifica del programma triennale con l’indicazione dell’opera per la quale si richiede il finanziamento che dovrà essere comunque deliberato dal Consiglio Comunale entro la data di assegnazione del contributo (3 Agosto 2021)
7. Nel caso di opera inserita nell'annualità 2022 o 2023 del programma triennale quali sono i termini da rispettare?
Per tutte le opere finanziate a decorrere dall’annualità 2021 i termini di stipula contratto decorrono dalla data del decreto di assegnazione, così come previsto dall’art. 6 del DPCM 21 gennaio 2021.
In particolare l’art. 6 prevede:
- per le opere il cui costo è tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Ai sensi del successivo comma 4 i termini si prolungano di dodici mesi qualora l’ente beneficiario abbia richiesto il contributo anche sulla spesa esecutiva e di tre mesi nel caso in cui, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA). I termini devono intendersi perentori pena la revoca del finanziamento.
Per tutte le opere finanziate a decorrere dall’annualità 2022 e 2023 i termini di stipula contratto decorrono dalla data del 1 ottobre precedente alla prima annualità di riferimento del contributo.
Si segnala in ogni caso che essendo inserita la linea di finanziamento di rigenerazione urbana all’interno del PNRR le opere dovranno essere messe in esercizio entro il 30 giugno 2026.
8. Nel caso di istanza per più opere, i termini per la stipula del contratto sono definiti per singola opera?
Sì, i termini per la stipulazione del contratto sono differenziati sulla base del costo della singola opera, come previsto dall’art. 6, comma 1, lettere a) e b) del DPCM.
9. Il cronoprogramma lavori - Piano dei costi: si riferisce al cronoprogramma del "Costo complessivo" o al cronoprogramma della somma "Richiesta contributo"?
Il cronoprogramma da inserire nel piano dei costi in BDAP MOP è relativo al costo complessivo del CUP, per specificare quando verranno sostenuti i vari costi per l’intervento in esame nel suo complesso, in analogia anche nell’istanza occorre inserire il cronoprogramma del costo complessivo. Si precisa che nel caso di interventi co-finanziati da altri soggetti pubblici o privati o con risorse proprie dell’ente, il costo delle prime annualità è considerato, ai fini dell’assegnazione, a carico dei soggetti co-finanziatori.
L’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 21 gennaio 2021 precisa che: "qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera".
Pertanto le spese ammissibili riguardano la sola progettazione esecutiva e non quella definitiva, che resta a carico dell’ente.
10. Qualora si entrasse in graduatoria sarebbe possibile dare il via all'esecuzione dell'opera individuando provvisoriamente altre coperture finanziarie o, come accaduto per altri finanziamenti, ci sarà un vincolo a non iniziare i lavori?
Le risorse verranno assegnate agli enti sulla base del cronoprogramma dei lavori presentato nell’istanza, di conseguenza non si ritiene necessario che l’ente avvii i lavori con risorse proprie in quanto l’atto di assegnazione dei contributi si baserà sul richiamato cronoprogramma (cfr. FAQ n. 9 in caso di co-finanziamento).
11. Per quanto attiene al numero degli abitanti a quale dato di popolazione si fa riferimento?
Poiché il DPCM del 21 gennaio 2021 non specifica quale dato utilizzare e in assenza di ulteriori possibili specificazioni normative occorre necessariamente far riferimento all’art. 156, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che stabilisce quanto segue: “ Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane. Per il numero degli abitanti si fa riferimento al dato disponibile sul sito ISTAT dedicato alle rilevazioni demografiche.”
In particolare, l’ISTAT interessata dal MEF relativamente da uno degli enti interessati alla presentazione della domanda ha fatto presente che la popolazione di riferimento è la popolazione residente al 1° gennaio 2020, rilevata post censimento 2020, disponibile al seguente link: http://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2020&lingua=ita.
12. Qualora un comune avesse un indice di vulnerabilità al di sotto della media nazionale è comunque considerato ammissibile al finanziamento?
Sì, l’ammissibilità al contributo richiesto è correlata al numero delle richieste che saranno presentate, all’entità delle risorse disponibili e laddove non sufficienti a finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili tenendo conto della graduatoria definita sulla base del citato indicatore di vulnerabilità. L’art. 5, commi 2 e 3 del DPCM del 21 gennaio 2021 prevede che: “qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)”.
13. Possono essere candidati progetti già presentati per il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (PINQuA)?
Il DPCM del 21 gennaio 2021 non prevede limitazione connesse ad altre istanze presentate per altre linee di finanziamento. Resta inteso che in caso di duplice finanziamento occorrerà formalmente comunicare a quale contributo si intende aderire.
14. Ci saranno graduatorie diverse per i comuni e per i capoluoghi di provincia?
Non sono previste graduatorie diverse a seconda delle tipologie di Comuni.
15 . A quale data l’ente deve avere la proprietà del bene su cui realizzare l’intervento? La FAQ 16 dell’11 maggio u.s. dice che: "l’istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente opere e interventi realizzati su beni di proprietà comunale già al momento della presentazione dell’istanza e non è pertanto possibile intervenire su immobili di proprietà di altri soggetti.", la FAQ 17 dell’11 maggio u.s. parla di interventi su immobili o aree che saranno oggetto di procedure di esproprio e dice che al momento dell'assegnazione del contributo l’area deve essere di proprietà dell’ente.
La FAQ 17 rappresenta un’eccezione alla regola generale che prevede che il bene sia già nella disponibilità dell’ente al momento di presentazione dell’istanza. Pertanto il bene sul quale si interviene deve essere, possibilmente, già al momento dell’istanza, di proprietà dell’ente.
Se sono in corso procedure amministrative per l’acquisizione del bene ( Es. di esproprio del bene o acquisizione del bene dalla società partecipata ecc.) la proprietà del bene può essere presente alla data di emanazione del decreto (3 agosto 2021);