Consiglio di Stato, Sez.III – Sentenza del 1° settembre 2020, n.5346

Elezioni
1 Settembre 2020
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.02 Liste e candidati
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nell'esaminare la regolarità di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione elettorale circondariale deve verificare, tra l'altro, che la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale sia riportata nella sua completezza sia nell'atto principale sia in tutti gli atti separati.
Se accerta che il nominativo di un candidato è stato inserito dai presentatori soltanto in alcuni atti e non in tutti gli altri, per il principio che la presentazione non può essere riferita a un'associazione politica ma agli elettori che hanno sottoscritto tale dichiarazione nell'atto principale e negli atti separati, la Commissione non può cancellare dalla lista il candidato omesso in alcuni fogli, ma ha l'onere di aggiungerlo là dove manchi nella documentazione depositata dai presentatori.

Estratto/Sintesi: 

«La richiamata disposizione primaria (art.32 del d.P.R. n.570/1960) regolante la fase di presentazione ricollega tuttavia alla scelta politica precisi effetti giuridici una volta che la composizione soggettiva, pur se verosimilmente elaborata all'interno dei partiti politici, sia transitata nella sfera volitiva dei presentatori: i quali, apponendo la loro sottoscrizione, hanno prodotto l'effetto giuridico legittimante previsto dalla norma.

Nel caso di specie non si controverte – come nel caso esaminato dalla sentenza n.1981/2016 – in materia di impugnazione di un provvedimento di esclusione della lista per difformità soggettiva fra la versione sottoscritta e quella presentata, ma in merito alla pretesa di reintegrazione del candidato escluso successivamente alla sottoscrizione.

Si tratta pertanto di valutare le conseguenze pratiche del rilevato vizio nel caso di specie, avuto riguardo anche alla domanda proposta, nonché al generale principio di conservazione degli atti giuridici e alla regola della massima partecipazione alle competizioni elettorali.

Va pertanto esclusa una pronuncia tout-court caducatoria del provvedimento di ammissione della lista: sia perché tale provvedimento è stato impugnato soltanto dall'odierno appellante (allo scopo di integrarlo con il proprio nominativo); sia perché lo speciale rito ex articolo 129 cod. proc. amm. è volto alla tutela giurisdizionale delle aspettative partecipative e non alla rimozione di provvedimenti favorevoli in tesi invalidi (rimedio possibile anche nelle fasi successive); sia, infine, perché il vizio riscontrato attiene non alla presentazione della lista nel suo complesso, bensì alla mancata inclusione del candidato [...].

Proprio l'ottica partecipativa cui è preordinato il rito speciale suggerisce pertanto la soluzione della limitazione oggettiva del vizio riscontrato, nel senso della integrazione della lista come richiesta dall'odierno appellante.

Tale conseguenza, avendo l'effetto di ripristinare la relazione legittimante fra sottoscrizioni e composizione della lista, rendendo così valida la partecipazione di essa – allo stato viziata nel senso anzidetto – alla competizione elettorale, per un verso esclude che nelle successive fasi possa farsi questione della validità di tale partecipazione, e per altro verso soddisfa le ragioni dell'odierno appellante.

Una simile soluzione processuale non rappresenta un intervento della giurisdizione in materia riservata alle scelte politiche, perché – come ricordato – la disciplina positiva rimette ai sottoscrittori la presentazione delle liste (e l'indicazione dei candidati), sicché l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante, in seguito al rilievo del vizio, ha unicamente l'effetto di ripristinare la scelta operata dai cittadini rispetto alla quale la norma non prevede interventi correttivi di altri soggetti.

Contrariamente a quanto affermato in memoria [...], infatti, la disposizione della cui applicazione si discute non assegna una soggettività giuridica prevalente ai partiti politici, ma individua nell'insieme degli elettori che sottoscrivono la lista, e nel candidato che può accettare o meno la designazione, i soggetti giuridici titolari di poteri e soggetti ad oneri.»