Consiglio di Stato, Sez.III – Sentenza del 1° settembre 2020, n.5343

Elezioni
1 Settembre 2020
Categoria 
04 Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità04.01 Incandidabiltà
Principi enucleati dalla pronuncia 

Costituisce causa di incandidabilità, ostativa all'ammissione della candidatura, una sentenza definitiva di condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti (fattispecie già prevista come impedimento alla candidatura dall'abrogato articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.55) con cui è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.235, anche se nella vigenza della legge 13 dicembre 1999, n.475.

Estratto/Sintesi: 

«Il nuovo testo unico del 2012 ha regolato in modo esplicito l'ambito temporale di rilevanza delle sentenze di patteggiamento, quali cause di incandidabilità.

In particolare, la normativa del 2012 ha distinto a seconda che le pronunce di patteggiamento riguardino, o meno, ipotesi di reati già considerati, dalla legislazione previgente, come cause di incandidabilità.

Nei casi in cui si tratti di fattispecie di reati ostativi alla candidabilità, introdotte ex novo dal legislatore del 2012, le sentenze di patteggiamento rilevano solo se pronunciate dopo l'entrata in vigore del testo unico del 2012.

Invece, nelle ipotesi in cui si tratti di reati già idonei, in base alla preesistente normativa, a determinare l'incandidabilità, acquistano rilievo le sentenze patteggiate, ancorché passate in giudicato in epoca anteriore all'entrata in vigore del testo unico del 2012.

La sentenza di patteggiamento applicata all'appellato è passata in giudicato nel 1997, ossia in un'epoca in cui la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti era già da tempo ostativa alla candidabilità.

Il fatto, poi, che l'abrogazione del precedente regime non abbia espressamente riguardato la disciplina intertemporale del 1999 (che avrebbe invece escluso la sentenza in esame) non appare significativo, essendo divenuta tale norma comunque inefficace per mancanza del proprio oggetto, a seguito della intervenuta abrogazione della disposizione sostanziale di cui disciplinava l'ambito temporale di applicazione.»

«Conclusivamente, premesso che le situazioni di incandidabilità legate a una condanna  (anche patteggiata) non hanno un contenuto sanzionatorio e che, quindi, la normativa di riferimento in vigore non appare illegittima per la parte in cui ha messo mano alla loro disciplina anche con riferimento alle condanne – anche patteggiate – per fattispecie già considerate preclusive dalla normativa previgente alla sua entrata in vigore, assume rilievo decisivo la descritta sequenza delle tre normative succedutesi nel tempo, in base alla quale il testo unico del 2012 ha sancito l'equiparazione tra patteggiamento e condanna, ha chiarito che il patteggiamento rileva anche se si tratta di sentenze ante 2012, purché relative a fattispecie già previste co-me ostative ed ha abrogato la novella del 1999 (e quindi implicitamente, la relativa disciplina transitoria), facendo venire meno la previsione che delimitava l'efficacia temporale dell'equiparazione stabilita da tale norma.»