Consiglio di Stato, sez.III - Sentenza dell'8 luglio 2020, n.4372

Territorio e autonomie locali
8 Luglio 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'estraneità formale degli organi direttivi della società od impresa a vicende, anche prive di accertato rilievo penale, ma comunque fortemente indizianti ai fini della prevenzione antimafia, non può da sola bastare a ritenere la stessa società od impresa fuori dal "giro" e cioè dal pericoloso circuito attrattivo o condizionante che la criminalità mafiosa costituisce laddove individua possibilità di profitto. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, infatti, da tempo chiarito che il condizionamento mafioso, essenziale al fine del controllo del territorio, può ben derivare dalla presenza di soggetti controindicati nell'impresa interessata, in ruoli comprensibilmente defilati rispetto a quella che appare, formalmente ed al pubblico, la gestione della stessa: il tutto al fine di consentire alle consorterie criminali, per il tramite di propri uomini di fiducia inseriti quali meri dipendenti od esecutori nell'assetto societario, di dettare dall'esterno gli obiettivi e le iniziative che l'impresa dovrà seguire. Il che è tanto più vero in quanto emergano, come nel caso di specie, situazioni, rapporti, frequentazioni e legami ambigui, che lascino intendere o comunque ragionevolmente ipotizzare la disponibilità dell'impresa e dei suoi gestori a far entrare, nelle valutazioni di gestione, logiche criminali.