È noto come le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre ad essere state in parte tipizzate dal legislatore all'art.84, d.lgs. n.159/2011, siano desumibili da una casistica elaborata nel corso del tempo dalla giurisprudenza amministrativa. Come compiutamente affermato nella sentenza n.1763/2016 del Consiglio di Stato, "tra le situazioni sintomatiche sono sicuramente annoverabili le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa". La casistica, al riguardo, è assai varia potendo avere rilievo, a titolo esemplificativo, anche, "le cc.dd. teste di legno poste nelle cariche sociali, le sedi legali con uffici deserti e le sedi operative ubicate presso luoghi dove invece hanno sede uffici di altre imprese colpite da antimafia, i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o 'raccomandate' dalla mafia; la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia; l'assunzione esclusiva o prevalente, da parte di imprese medio-piccole, di personale avente precedenti penali gravi o comunque contiguo ad associazioni criminali" (cfr. Cons. St., III, 3 maggio 2016, n.1743; Cons. St., Iter, n.4081/2019).