Reato spia. Spetta alle Prefetture compiere una valutazione sugli elementi indizianti dai quali desumere il rischio di condizionamento mafioso, soprattutto quando il reato non esprima di per sé un diretto collegamento tra il reo e le consorterie criminali.
L'art.84, comma 4, lett.a), del d.lgs. n.159/2011, sebbene contenga un elenco di elementi indizianti dai quali desumere il rischio di condizionamento mafioso, spetta pur sempre alle Prefetture compiere una valutazione sul punto, soprattutto quando, come nel caso di specie, il reato non esprima di per sé un diretto collegamento tra il reo e le consorterie criminali: ma detta valutazione nel caso di specie è mancata. Il T.A.R. esclude che vi possa essere un automatismo tra la commissione del cd. reato spia e l'emanazione dell'informazione interdittiva antimafia, perché altrimenti l'interdittiva sarebbe una specie di sanzione accessoria dei "reati spia", mentre al contrario la giurisprudenza ritiene che una specifica motivazione della Prefettura sul punto sia pur sempre necessaria, anche se limitata al solo reato spia (viene richiamata, in proposito, la pronuncia di questa Sezione n.2/2020 del 2 gennaio 2020).