TAR Puglia - Lecce, sez.II - Sentenza del 12 maggio 2016, n.797

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2016
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'ordinanza di cui si controverte, per le sue caratteristiche di straordinarietà ed eccezionalità, realizza una consistente deviazione dal principio di tipicità del provvedimento amministrativo ed implica una deroga ai principi generali dell'ordinamento giuridico, che non consentono di farne uso per dirimere un contenzioso di carattere privatistico. In sostanza, si tratta di uno strumento che è e deve restare eccezionale, senza poter essere piegato al soddisfacimento di finalità che si correlano solo ed esclusivamente al manifestarsi di una patologia nei rapporti di utenza tra società fornitrice del servizio idrico e singoli destinatari. D'altra parte, l'uso anomalo del potere di ordinanza, tradottosi in una cattiva applicazione dell'art.50, commi 4 e 5, del d.lgs. 267/2000 emerge anche in relazione alla mancanza di un termine finale di efficacia del provvedimento. Il Collegio rileva, sotto tale angolo visuale, che il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio nell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali. Ed invece, nella fattispecie che ci occupa, risulta chiaro non solo il fatto che il potere di ordinanza extra ordinem è stato più volte esercitato dal sindaco, il che già di per sé contraddice la straordinarietà e l'eccezionalità dello strumento; ma esso manifesta un aspetto di patologico uso del potere, che si rintraccia facilmente nella mancata fissazione del termine finale di efficacia. È sufficiente, a tal riguardo, notare che l'ordine di ripristino immediato dell'erogazione della fornitura d'acqua, "per un periodo minimo di trenta giorni, in attesa di definire e chiarire la situazione di morosità", impedisce di collocare con precisione nel tempo gli effetti del provvedimento sindacale, perché la sua efficacia è collegata ad un evento - quello della definizione della situazione di morosità - che appare certamente auspicabile, ma si configura, sul piano legale, quale evento incertus an et quando. Le argomentazioni svolte militano per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale impugnata.