Consiglio di Stato, sez.V - Sentenza del 2 ottobre 2020, n.5780

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2020
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez.V, 9 marzo 2020, n.1670; sez.II, 22 luglio 2019, n.5150; sez.V, 10 febbraio 2010, n.670). Altrimenti detto: la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza sindacale; il momento in cui l'ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l'intervento per scongiurare il danno; resta inteso, invece, che, se il pericolo non è più attuale, perché ormai scongiurato ovvero, all'opposto, per essersi ormai concretizzato, non v'è ragione di intervento (quanto meno precauzionale) e l'ordinanza va considerata illegittima.

 

La previa comunicazione al Prefetto dell'ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall'ultimo periodo dell'art.54, comma 4, d.lgs. n.267/2000, non costituisce requisito di validità dell'atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell'attività amministrativa del sindaco; come correttamente esposto dal giudice di primo grado, si tratta di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione dell'ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime.