Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez.V, 9 marzo 2020, n.1670; sez.II, 22 luglio 2019, n.5150; sez.V, 10 febbraio 2010, n.670). Altrimenti detto: la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza sindacale; il momento in cui l'ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l'intervento per scongiurare il danno; resta inteso, invece, che, se il pericolo non è più attuale, perché ormai scongiurato ovvero, all'opposto, per essersi ormai concretizzato, non v'è ragione di intervento (quanto meno precauzionale) e l'ordinanza va considerata illegittima.
La previa comunicazione al Prefetto dell'ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall'ultimo periodo dell'art.54, comma 4, d.lgs. n.267/2000, non costituisce requisito di validità dell'atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell'attività amministrativa del sindaco; come correttamente esposto dal giudice di primo grado, si tratta di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione dell'ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime.