TAR Lombardia - Milano, Sez.I - Sentenza del 6 luglio 2020, n.1285

Territorio e autonomie locali
6 Luglio 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

In presenza di un'informativa prefettizia antimafia, che accerti il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo agli organismi chiamati a valutarne la capacità alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Difatti, l'interdittiva è un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dalla normativa di riferimento - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza, sicché ogni successiva statuizione di questi ultimi soggetti si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa e non deve essere corredata da alcuna specifica motivazione (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez.III, 12 marzo 2015, n.1292; id., 24 luglio 2015, n.3653). Ciò vale anche per i provvedimenti adottati dalla città metropolitana di ... e dal comune di ... e oggetto di impugnazione, atteso che, per consolidata giurisprudenza, anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia e che è pertanto superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, ed informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni (cfr. Consiglio di Stato n.565/2017; Consiglio di Stato n.1500/2019). La disciplina dettata dal decreto legislativo n.159 del 2011 impone l'applicazione delle informazioni antimafia anche ai rapporti a contenuto autorizzatorio, in quanto finalizzate a contrastare i tentativi della mafia imprenditrice di infiltrarsi capillarmente in tutte le attività economiche, ivi comprese quelle a contenuto autorizzatorio. Sul punto, consolidata giurisprudenza, condivisa dal tribunale, osserva che la risposta da parte dello Stato al fenomeno criminale finirebbe infatti per rimanere lacunosa e finanche illusoria, se si limitasse ai soli contratti pubblici, alle concessioni ed alle sovvenzioni, e quindi se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estendesse anche al controllo ed all'eventuale interdizione di tutti gli ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez.III, 9 febbraio 2017, n.565, cit.). Tali considerazioni hanno trovato recente e piena conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n.57/2020, depositata il 26 marzo 2020 e pubblicata in data 1° aprile 2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.