Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 26 maggio 2020, n.2854

Territorio e autonomie locali
26 Maggio 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il codice antimafia, senza escludere a priori e del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. white list, emessi, però, su richiesta di parte ai sensi dell'art.1, comma 52, della l. n.190 del 2012: v., sul punto, Cons. St., sez.III, 20 settembre 2016, n.3913), ne rimette, con l'art.93, comma 7, del d.lgs. n.159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell'autorità preposta all'emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito. Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell'ordine pubblico, ..., e proporzionate alla necessità del caso .... Si obietta che la partecipazione procedimentale, prima ancora che doverosa in base al principio del giusto procedimento, sarebbe utile per l'autorità prefettizia, nei termini di una più efficiente azione amministrativa rispondente al principio di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), perché le consentirebbe di acquisire, in un quadro istruttorio più ampio e complesso, notizie ed elementi utili ad evitare l'emissione di un provvedimento tanto incisivo sulla libertà d'impresa, ma si trascura di considerare che, di fronte ai penetranti poteri di accesso e accertamento riconosciuti al prefetto anche avvalendosi dei gruppi interforze, l'apporto procedimentale dell'impresa e le eventuali strategie dilatorie di questa in sede procedimentale potrebbero, per altro verso, rallentare l'incisività e la rapidità di un provvedimento che deve colpire gli interessi economici della mafia prima che essi raggiungano il loro obiettivo, l'infiltrazione nel tessuto economico-sociale. Il legislatore ha così dovuto operare una scelta tra i due valori in gioco, la tutela dell'ordine pubblico e quello della libertà d'impresa, e lo ha fatto nei termini, sopra visti, di un contraddittorio eventuale ai sensi dell'art.91, comma 7, del d.lgs. n.159 del 2011, riconoscendo una prevalenza al primo che non sacrifica del tutto il secondo. Proprio la natura dell'atto in esame, finalizzato ad interdire in via preventiva, immediatamente, qualsiasi rapporto pubblicistico con il soggetto 'inquinato' dai legami con la mafia, il contesto in cui nasce, costituito solitamente da complesse indagini di polizia giudiziaria contro le consorterie mafiose o da atti dei processi penali che ne seguono, e il quadro delle norme in materia – che, come detto, non la escludono del tutto – giustificano l'attenuazione delle garanzie procedimentali, non del tutto assenti, ma appunto modulate sulla specificità della singola vicenda.