Elezioni 20-21 settembre 2020. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità e agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti o portatori di handicap

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4 Agosto 2020
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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione; per l'elezione suppletiva del Senato, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale; per il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale. 

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020. Tale ultimo termine (31 agosto), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

i dirigenti delle aziende sanitarie locali saranno sensibilizzati affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del sopracitato decreto-legge n.1/2006. 

Nei casi di concomitante svolgimento con il referendum di consultazioni elettorali, sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art.56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, e all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti o portatori di handicap.

A tutela degli elettori portatori di handicap, l'art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art.2 della legge n.15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art.1 della legge n.15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art.55 del D.P.R. n.361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n.17, e dell'art.29, comma 3, della legge n.104/1992, i cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n.104/1992, e quindi da giovedì 17 a sabato 19 settembre 2020, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art.42, quinto comma, del D.P.R. n.361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.