TAR Veneto - Venezia, Sez.I - Sentenza 1° luglio 2019, n.795

Territorio e autonomie locali
1 Luglio 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'interdittiva antimafia intende prevenire i tentativi di infiltrazione e di condizionamento mafioso dell'impresa, cosicché la misura si riferisce ad una fattispecie di pericolo, appartenente al cd. diritto della prevenzione e, quindi, volta a prevenire un evento che, per scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona, perciò, fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma è finalizzato a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento si realizzi" (C.d.S.-Sez.III, 30/01/2019, n.758).
Come osservato in giurisprudenza, "la formulazione della fattispecie normativa a struttura aperta, propria dell'informazione interdittiva antimafia, consente all'autorità amministrativa e, ove insorga contestazione in sede giurisdizionale, al giudice amministrativo di apprezzare, in sede di sindacato sull'eccesso di potere, tutta una serie di elementi sintomatici dai quali evincere l'influenza, anche indiretta (art.91, c.6, d.lgs. n.159/2011), delle organizzazioni mafiose sull'attività di impresa" (C.d.S.-Sez.III, n.758/2019, cit.).
In altre parole, l'informativa antimafia inerisce ad un ambito diverso rispetto all'accertamento penale, perché non mira all'affermazione di responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari.
Ne consegue che le informative del prefetto in riferimento alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa non debbono fornire né la prova dei fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né la prova del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, ma devono limitarsi a dimostrare la sussistenza di elementi da cui è deducibile il tentativo di ingerenza (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez.I - 19 novembre 2013, n.1030).