TAR Sicilia - Catania, Sez.I - Sentenza 23 dicembre 2019 n.3065

Territorio e autonomie locali
23 Dicembre 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Secondo una giurisprudenza alla quale il Collegio più volte ha aderito, "il mero rapporto di parentela con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ritenersi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi. L'applicazione automatica della misura interdittiva rappresenterebbe, infatti, un irragionevole ostacolo allo svolgimento di un regime di vita lavorativa improntato al rispetto della legge nelle aree geografiche del Paese contraddistinte da una forte presenza di organizzazioni criminali" (T.A.R. Catania-sez.IV, 26/06/2018 n.1360 e giur. ivi cit.: TAR Calabria - Reggio Calabria, sent. 22/10/2015 n.1032). Ed ancora, "di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), ma occorre che l'informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti" (Cons.Stato-Sez.III, sent. 20/01/2017 n.256).
Più di recente, con ordinanza n.56/2019 il C.G.A. ha tracciato le coordinate da seguire nell'esame della legittimità dei provvedimenti interdittivi in questione, escludendone la conformità alla normativa di riferimento allorquando nel provvedimento interdittivo non vengano riportate condotte obiettivamente riconducibili ai pregiudicati in esso indicato, dalle quali si possa logicamente desumere:
- che i soggetti pregiudicati per mafia si siano adoperati per condizionare l'attività della ditta ricorrente al fine di agevolare o favorire, eventualmente anche dall'esterno, associazioni criminali mafiose o singoli soggetti appartenenti ad un'associazione mafiosa;
- o che la ditta abbia subito condizionamenti di tal tipo per effetto di infiltrazioni mafiose da essi indotte; escludendo, dunque, la legittimità di un provvedimento interdittivo che si fondi preminentemente sul fatto che la persona controllata, proprietaria delle quote della società e/o legale rappresentante della stessa, sia legata da rapporti di parentela con un soggetto condannato per mafia e per estorsione, dal che la Prefettura abbia desunto automaticamente che la società sia gestita e controllata dal pregiudicato in questione, e senza che dal provvedimento interdittivo si evincano le altre (e più specifiche) ragioni per le quali l'Amministrazione ritiene che la società sia de facto gestita e controllata dal soggetto asseritamente mafioso (ad essa formalmente estraneo) ivi indicato; ed in difetto di qualsiasi motivazione in ordine ad eventuali risultati di attività investigative volte a ricercare specifiche condotte dalle quali sia desumibile l'assunto.