TAR Lazio - Roma, Sez.I - Sentenza del 3 febbraio 2020, n.1381

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2020
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Art.143 TUOEL- Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
 

Estratto/Sintesi: 

Il ricorso è inammissibile, alla luce dell’orientamento più volte espresso dalla Sezione, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in materia di carenza di interesse a ricorrere sia dei componenti degli organi comunali disciolti, laddove non sia possibile configurare un utile effetto ripristinatorio, sia dei cittadini elettori, in quanto privi di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Gli organi comunali risultavano, infatti, essere già stati disciolti in ragione delle dimissioni del Sindaco ai sensi dell’art.141 TUOEL, sicché i ricorrenti non potrebbero comunque riottenere per mezzo dell’annullamento del provvedimento avversato le cariche elettive in precedenza ricoperte.
I ricorrenti non trarrebbero poi alcun concreto e utile effetto dall’annullamento del provvedimento di scioglimento neppure nella loro posizione di cittadini elettori del Comune, con riferimento alla quale numerose sentenze della Sezione hanno rilevato la carenza di interesse a ricorrere, in quanto l’impugnazione dello scioglimento dell’organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi del richiamato art.9 del TUOEL, e ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all’art.143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell’Amministrazione. E, pertanto, l’azione popolare in questa sede proposta per impugnare lo scioglimento e la nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune, risulta inammissibile per difetto di legittimazione, perché lo strumento offerto dall’art.9 del TUOEL non può essere articolato per far valere azioni che non sono di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di agire. 
La Sezione ha pure escluso la configurabilità, in casi similari, di possibili implicazioni “morali” che riguarderebbero (l’interesse de)i singoli amministratori, ricordando come, per giurisprudenza costante, il provvedimento di scioglimento ex art.143 TUOEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica.
Non può individuarsi la sussistenza di un interesse al ricorso neppure in relazione alla possibilità per gli amministratori, a causa scioglimento del Consiglio Comunale per presunti condizionamenti mafiosi, di essere sottoposti a giudizio di incandidabilità ex art.143, comma 11, TUOEL. Sul punto, devono essere richiamate le pronunce del Consiglio di Stato che hanno rilevato, in fattispecie similari, che lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore e che l’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art.143, comma 11, TUOEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento. In particolare, le decisioni in argomento hanno ritenuto che l’incandidabilità dell’ex sindaco, pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art.143, comma 11, TUOEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l’incandidabilità degli amministratori non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all’elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica. Anche questa Sezione ha avuto modo di osservare, in ordine alla prospettata sussistenza di un interesse al giudizio avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso e quello di cui all’art.143, comma 11, TUOEL, che si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti.
Non vale a radicare l’interesse al giudizio neppure la presentazione della domanda risarcitoria, perché, quanto al presunto danno all’immagine subito dai ricorrenti a seguito della diffusione di notizie “non filtrate” presso gli organi di stampa, si tratta di una questione che non afferisce alla legittimità degli atti impugnati o, più in generale, all’esercizio del potere amministrativo ed è, conseguentemente, irrilevante ai fini dell’ammissibilità del giudizio.