Quanto al decorso del tempo, è consolidato l'orientamento pretorio secondo cui il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall'ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l'inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, n.3126/2007; n.851/2006). Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell'attività imprenditoriale o l'esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, n.6504/2005). Orbene, nel caso di specie, persiste l'attualità delle situazioni indizianti individuate a carico della compagine sociale, non solo perché non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, valutabili da parte dell'autorità prefettizia, ma anche perché tali situazioni si collocano in un periodo temporale non remoto.