Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 22 febbraio 2018 n.1112

Territorio e autonomie locali
22 Febbraio 2018
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

La valenza astrattamente sintomatica delle vicende penali contemplate dall'art.84, comma 4, lett.a), D.Lgs. n.159 del 2011 cit., non necessita, a differenza di quanto può dirsi per la fattispecie di cui all'art.91, comma 6, D.Lgs. n.159 del 2011 cit., di ulteriori e concreti elementi che dimostrino l'effettività del rischio infiltrativo; trattasi nel primo caso di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integra una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione;
la diversità refluisce ragionevolmente sul criterio valutativo, di modo che laddove la condotta delittuosa è specificatamente enucleata dal legislatore, la sua contestazione in sede penale sfocia in un'attestazione del rischio infiltrativo in sede amministrativa; viceversa, laddove la condotta non è sussumibile in un delitto spia, ma è comunque potenzialmente strumentale agli obiettivi del crimine organizzato, essa costituisce indizio che abbisogna di essere corroborato da elementi ulteriori circa i rapporti di effettivo condizionamento tra impresa e associazioni criminali;
pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art.84, comma 4, lett a), e sino a quando non intervenga una sentenza assolutoria, deve (o quanto meno, può) limitarsi ad 'attestare' la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui contemplata dalla disposizione più volte richiamata (cfr. Cons. Stato, III, n.4555/2016; vedi anche, nello stesso senso, a proposito dei delitti di estorsione e usura, III, n.3885/2016; associazione a delinquere, III, n.1315/2017; turbata libertà degli incanti, III, n.3323/2016; traffico illecito di rifiuti ex art.260 D.Lgs. n.152 del 2006 III, n.1632/2016, n.4555/2016 e n.4556/2016; truffa aggravata e riciclaggio, III, n.691/2016).
Deve altresì condividersi l'orientamento che sottolinea come la presenza di legami con la criminalità organizzata, a fronte di tale grave condotta, è data per presupposta dal legislatore, con una praesumptio iuris tantum che certamente deve ammettere la prova contraria, non potendosi postulare un automatismo tra l'emissione dell'ordinanza e l'emissione dell'informativa (cfr. Cons. Stato, III, n.2510/2017 e 2157/2017).