TAR Calabria – Catanzaro, Sez.I – Sentenza del 17 settembre 2019, n.1578

Territorio e autonomie locali
17 Settembre 2019
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Illegittimità del decreto di nomina dei componenti della Giunta municipale per la violazione delle c.d. “quote rosa”.

Estratto/Sintesi: 

Il comma 137 dell'art.1 della Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) recita: "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".
L'impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi deve risultare da una accurata e approfondita istruttoria che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della sunnominata normativa.
L'interpello effettuato per l'individuazione della persona da nominare, non può essere rivolto solo alle persone facenti parte del partito politico o della coalizione che ha vinto le elezioni comunali, ma all'intero ambito territoriale di riferimento.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 406/2016, si era già espresso sull'argomento, affermando che l'impossibilità assoluta di rispettare la percentuale di genere nella composizione della giunta municipale deve essere provata incontrovertibilmente.