-I provvedimenti prefettizi interdittivi, per il loro carattere di misura di prevenzione, possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni “espressione di ampia discrezionalità” valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono “necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata”.
-Nel caso di specie, diversamente da quanto rappresentato e censurato dal ricorrente, l’informativa prefettizia impugnata con il ricorso introduttivo non si sofferma alla sussistenza di rapporti familiari con soggetti controindicati. A ben vedere la rappresentazione del contesto familiare risulta finalizzata a far emergere stretti vincoli, non già e non solo affettivi, ma anche attuali interessenza sul piano economico: elementi tutti che corroborano un complesso quadro indiziario significativo sulla sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa.