La responsabilità della PA per lesione di interessi legittimi deve essere inquadrata nel paradigma dell'art.2043 del cod. civ., così che la stessa può essere ravvisata solo laddove ricorrano tutti gli elementi descritti dalla norma, tra cui non solo l'illegittimità del provvedimento, ma anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, oltre al danno, inteso quale diminuzione patrimoniale della sfera giuridica dell'interessato, ed infine il nesso causale tra quest'ultimo e l'attività amministrativa riconosciuta illegittima.
Inoltre, nell'azione risarcitoria a tutela degli interessi legittimi, la ripartizione dell'onere della prova si conforma al principio dispositivo di cui all'art.2697 co.1, cod. civ., dunque spetta a colui che fa valere il diritto in giudizio, senza che sia posto in essere alcun temperamento offerto dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex art.29 del CPA, in quanto si tratta di provare fatti che ricadono nella sfera giuridica dell'interessato e, pertanto, non è necessario riequilibrare l'asimmetria informativa tra Pubblica Amministrazione e privato, che contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione (così, ex multis, TAR Reggio Calabria, 28 dicembre 2018 n.780; TAR Napoli, sez.II, 14 giugno 2018, n.3982).
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, pur essendo ravvisabile l'indefettibile presupposto dell'accertamento della illegittimità del provvedimento assunto quale fonte del danno lamentato, reputa il Collegio non sussistenti gli ulteriori elementi della fattispecie all'esame.
In particolare non è adeguatamente illustrata, né comprovata, la sussistenza dell'elemento psicologico necessario a configurare la dedotta responsabilità aquiliana dell'Amministrazione, non essendo sul punto sufficienti le generiche allegazioni contenute in ricorso.
Peraltro, neppure risultano adeguatamente descritti i danni asseritamente subiti dalla ricorrente, anch'essi solo genericamente indicati e, comunque, sforniti del necessario supporto probatorio.
TAR Calabria - Reggio Calabria - Sentenza dell'11 febbraio 2019 n.91
Territorio e autonomie locali
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13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia