L'informativa antimafia, di cui trattasi – pur ritenuta illegittima – non trasmoda in provvedimento illecito, foriero di danno risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c. alla luce del costante insegnamento di questa sezione nella specifica materia. In tal senso è sufficiente ricordare che il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'amministrazione. E la configurabilità degli estremi della colpa dell'amministrazione nell'adozione delle informative antimafia dev'essere scrutinata in coerenza con la funzione, con la natura e con i contenuti delle relative misure.