Competenza della giunta comunale per l'adozione del regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale.
È competente la giunta comunale (e non il consiglio) per l'adozione del regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale.
L'art.42, comma 2, del T.U.O.E.L. riconosce al consiglio la competenza in materia di regolamenti, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è riservato alla Giunta dall'art.48, comma 3.
L'Ufficio avvocatura è tecnicamente un ufficio comunale e di conseguenza il suo funzionamento è connesso con il regolamento sull'ordinamento degli uffici per cui è competente, come detto, la giunta e non il consiglio comunale.
Inoltre, due norme regolamentari, che prevedono l'ufficio avvocatura alla diretta dipendenza del Sindaco e l'obbligo, in capo al dirigente di detto ufficio, di una relazione periodica sulle attività svolte, sono state ritenute legittime in quanto non lesive dell'autonomia e dell'indipendenza degli avvocati comunali. Infatti, la prima norma non riconosce alcun potere concreto al sindaco circa l'attività svolta dagli avvocati; nella seconda, l'obbligo di relazione periodica è previsto anche da parte di altri organi giudiziari nei confronti del Governo senza che questo leda l'indipendenza e l'autonomia delle Autorità che redigono le medesime relazioni.