Risorse collegate
Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere in capo agli odierni esponenti, per non essere gli stessi portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Ciò, in quanto, all’atto dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica in questa sede gravato, i ricorrenti non ricoprivano più cariche nell’amministrazione comunale, essendo stato il Consiglio comunale, a seguito delle dimissioni presentate dall’ex sindaco, già sciolto ai sensi dell’art.141 comma 1, lett. b), n.2, d.lgs. 267/2, e l’amministrazione dell’ente attribuita ad un commissario straordinario; di tal che, un’eventuale pronuncia favorevole non potrebbe essere di alcuna utilità per i ricorrenti, che non potrebbero reinsediarsi nelle cariche di amministratori locali.
Né, ad evitare la declaratoria di inammissibilità del gravame, potrebbe valere la difesa attorea volta a sostenere che i ricorrenti conserverebbero un interesse al ricorso, in quanto, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale per presunti condizionamenti mafiosi, gli stessi sono stati sottoposti a giudizio di incandidabilità ex art.143, comma 11, d.lgs. 18.8.2000 n.267, tutt’ora pendente nella competente sede giudiziaria; oltre che un interesse di natura morale. In proposito il Collegio richiama le recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III, n.5782 del 2017 e n.3170/2017; Sez. I, n.10049/2016) che, con argomentazioni qui in toto condivise, hanno rilevato, in fattispecie similari, che “lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore” e che “L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art.143, co.11 TUEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento”. In particolare, le decisioni hanno ritenuto che l’incandidabilità dell’ex sindaco, pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art.143, comma 11, TUEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l’incandidabilità degli amministratori non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all’elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica (Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n.516). In definitiva, si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti.