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Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
In via preliminare, il Collegio non può fare a meno di evidenziare la sua recentissima sentenza su fattispecie analoga, con la quale è stata rilevata l’inammissibilità di un ricorso avverso decreto ex art.143 TUEL per carenza di interesse a ricorrere, per non essere i ricorrenti – in quel caso sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri comunali in seno alla disciolta amministrazione – portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato (TAR Lazio, Sez. I, 2.3.18, n.2327). La Sezione, infatti, superando precedente sua giurisprudenza di senso contrario, precisava che “…all’atto dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica … in questa sede gravato, i ricorrenti non ricoprivano più le predette cariche nell’amministrazione comunale” … Valga, sulle deduzioni contrarie, quanto pure illustrato nella suddetta sentenza, ove è stato precisato, in relazione alle argomentazioni tese a sostenere un interesse alla pronuncia in funzione di un parallelo giudizio di “incandidabilità”, che “…recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III, n.5782 del 2017 e n.3170/2017; Sez. I, n.10049/2016)…hanno rilevato, in fattispecie similari, che ‘lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore…’ e che ‘L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art.143, co.11 TUEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento’. In particolare, le decisioni hanno ritenuto che l’incandidabilità dell’ex sindaco, pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art.143, comma 11, TUEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l'incandidabilità degli amministratori non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all'elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica (Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n.516). In definitiva, si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti”.
Per quanto riguarda, invece, le implicazioni “morali” che riguarderebbero (l’interesse de)i singoli amministratori, il Collegio ricorda che, per giurisprudenza costante, il provvedimento di scioglimento ex art.143 TUEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica, per cui nessun coinvolgimento diretto può essere ricondotto ai singoli amministratori sotto il profilo “morale” richiamato.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l’impugnativa proposta da due elettrici residenti nel Comune, in quanto la recente giurisprudenza di questa Sezione ha pure riconosciuto in caso analogo la carenza di interesse a ricorrere, in quanto “…l'impugnazione dello scioglimento dell’organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi del richiamato art.9 del TUEL, e ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all’art.143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell’Amministrazione. E, pertanto, l’azione popolare in questa sede proposta per impugnare lo scioglimento … e la nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del medesimo, risulta inammissibile per difetto di legittimazione, perché lo strumento offerto dall’art.9 del TUEL non può essere articolato per far valere azioni che non sono di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di agire (Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2016, n.11994)”.