Consiglio di Stato – Sez. III, Sentenza del 7 dicembre 2017, n.5782

Territorio e autonomie locali
7 Dicembre 2017
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Estratto/Sintesi: 

Per quanto riguarda l’affermazione che nella relazione prefettizia si farebbe riferimento esclusivamente ad atti assunti nelle precedenti consiliature, va ricordato che a norma dell’art.143 TUOEL, per potersi disporre lo scioglimento del Consiglio comunale, non è necessaria l’assunzione di atti o provvedimenti illegittimi da parte degli amministratori, ma basta comunque anche la continuità politica rispetto alla consiliatura in cui gli atti indizianti, ancorché di per sé non illegittimi, sono stati compiuti oppure sono stati omessi atti rilevanti sotto il profilo in esame.
Lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore. Di conseguenza, il richiamo del principio della personalità della responsabilità penale è del tutto inconferente ed il presunto contrasto del disposto dell’art.143 TUOEL con il principio medesimo è privo di fondamento (cfr., in questo senso, anche i par. 3.5 e 3.6 della sentenza della Corte Costituzionale n.103 del 1993, per cui: “… l'enunciata specificità della misura che, come si è rilevato in precedenza (punto 3.4), ha natura sanzionatoria nei confronti dell'organo elettivo, considerato nel suo complesso, in ragione della sua inidoneità ad amministrare l'ente locale. Tale natura del provvedimento di scioglimento e la specificità del suo destinatario (organo collegiale) impediscono perciò di poter assumere a termine di raffronto i modelli che riguardano persone singole ed in particolare quelli che prevedono la loro sospensione o la rimozione da cariche pubbliche a seguito della irrogazione di condanne penali o di misure preventive. …. In proposito è sufficiente richiamare quanto osservato in precedenza, circa il carattere sanzionatorio della misura che ha come destinatari non tutti i consiglieri, ma l'organo collegiale considerato nel suo complesso, in ragione della sua inidoneità a gestire la cosa pubblica. Un rilievo, questo, che fa perdere ogni consistenza sia al profilo della eccessività della misura rispetto al fine, sia al profilo del carattere personale della responsabilità, che non può essere riferito ad un organo collegiale, in particolare nell'ipotesi, alternativa a quella della collusione, del ‘condizionamento’ dell'organo da parte dei gruppi criminali; situazione questa che può profilarsi non necessariamente in conseguenza di comportamenti illegali di taluno degli amministratori”). L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art.143, co.11 TUOEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento.