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Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Per giurisprudenza consolidata, il giudizio di sussistenza di elementi tali da giustificare, secondo un criterio di probabilità logica, l’affermazione del rischio che l’ente locale, negli organi elettivi o nella compagine amministrativa, sia sottoposto a condizionamenti da parte della criminalità organizzata, deve scaturire dall’esame complessivo di tutti gli elementi rilevanti (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n.1662/2016).
La legittimità del decreto di scioglimento, sotto il profilo della logicità e rispondenza agli elementi di fatto raccolti nel procedimento sottostante, deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili in quel momento.
Per giurisprudenza consolidata, è la semplice presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, a giustificare lo scioglimento, anche laddove non vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, o non sussistano ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori o dei funzionari.
Il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del “più probabile che non” è applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale, che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria (cfr., da ultimo Cons. Stato, III, n.197/2016).