La conclamata irregolarità amministrativa, sintomo e talora prova della colpevole trascuratezza nella difesa dell’interesse pubblico, quasi come un vero e proprio abbandono della funzione amministrativa, è oggettivo elemento che, in un contesto territoriale ove i sodalizi mafiosi operano, rende più facilmente permeabili a questi ultimi l’amministrazione della cosa pubblica, e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisce - a parte la responsabilità dei funzionari - elemento costitutivo della responsabilità “istituzionale” degli organi politici dell’ente locale, rilevante ai fini dell’art.143 T.U.E.L..
Lo scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all’amministrazione pubblica.