Finalità del principio di rotazione (ex art.36 D.Lgs.50/2016).
Illegittimità dell'aggiudicazione della gara al precedente gestore senza invito motivato.
Il principio di rotazione trova fondamento, per espressa previsione normativa, nella esigenza di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato, e al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese.
In linea generale l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato (ad es.: numero ridotto di operatori presenti sul mercato; grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;ecc.).
Il TAR, avendo ravvisato la violazione dell’art.36 D.Lgs.50/2016, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione, ritenendo necessario rinnovare la procedura a partire dagli inviti alla gara, rigettando la richiesta di aggiudicazione proposta dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene, invece, che la mancanza di motivazione della stazione appaltante per l'invito al precedente gestore alla procedura, comporta l'illegittimità della partecipazione di quest'ultimo e l'annullamento dell'aggiudicazione che non rende necessaria una ulteriore attività procedimentale dell'Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato.