Ammissibilità in un giudizio amministrativo di un intervento "ad opponendum" di un dipendente comunale a tutela del proprio operato.
Alcuni dipendenti comunali si erano costituiti in giudizio (in proprio, e non in rappresentanza dell'Ente di appartenenza), in un intervento "ad opponendum", per difendere la loro personale posizione "tecnica", in quanto coinvolti nel procedimento che aveva portato al diniego in un permesso edilizio, per evitare eventuali ricadute patrimoniali in caso di azioni di responsabilità e professionali promosse da parte ricorrente.
La legittimazione passiva dei suddetti dipendenti è condivisa dal giudice adito in quanto l'intervento "ad opponendum" viene ritenuto ammissibile quando i soggetti intervenienti vantino un interesse (anche solo di fatto) a che permanga la situazione giuridica creata dal provvedimento impugnato.
La questione riveste particolare importanza nella tutela degli interessi professionali ed economici dei pubblici dipendenti e del conseguente esercizio del diritto di difesa (ex art. 24 Cost.).