Incompetenza dell'assessore nominato Responsabile del Servizio Edilizia.
Necessità di permesso edilizio per la costruzione di un pergolato in zona vincolata.
I ricorrenti censurano l'ordinanza comunale recante l'ordine di demolizione di un pergolato da loro realizzato in assenza di permesso di costruire, unitamente alla delibera della Giunta comunale con cui un assessore comunale è stato nominato Responsabile del servizio Edilizia con potestà di adottare provvedimenti di gestione aventi efficacia esterna, non avendone i requisiti professionali.
Quanto alla censura nei confronti dell'Assessore comunale che, secondo i ricorrenti, non avrebbe potuto essere investito dell'incarico di Responsabile del Servizio Edilizia per mancanza di requisiti professionali, il ricorso è infondato.
L'art.53, co.23 della Legge 388/2000 consente, in comuni di piccole dimensioni, di attribuire gli incarichi anche a prescindere dal titolo di studio dei soggetti nominati.
La struttura non risulta facilmente amovibile e impatta in modo significativo sull'ambiente circostante.
A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento in zona vincolata (d.i.a. o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo (Consiglio di Stato, VI, 9 gennaio 2013, n.62), e la conseguenza non può che essere la sanzione ripristinatoria, finalizzata a porre rimedio alla visibile alterazione del paesaggio.